Paliano, la lite tra Nicoli e Schina per i confini va avanti. In una lettera le accuse all’ufficio tecnico comunale

La diatriba giudiziaria tra i due colossi industriali del Nord della Ciociaria Nicoli e Schina che hanno acquistato parte dei terreni della Selva di Paliano all’asta giudiziaria presso il Tribunale di Frosinone,  i cui confini sono motivo di contrasto giuridico, sta per inguaiare anche il sindaco di Paliano, rimasto sordo alla lettera del 6 marzo scorso (che riceviamo e pubblichiamo in basso) dove veniva informato dei fatti. L’ufficio tecnico comunale avrebbe “sorvolato” su alcuni punti importanti, secondo Nicoli, causandogli gravissimi danni ed i magistrati di Frosinone hanno archiviato la relativa denuncia, ma poi sono stati ricusati dal Nicoli, perché lo avrebbero danneggiato enormemente nonostante la sentenza favorevole. Schina ancora non riconsegna il terreno di circa tre ettari a Nicoli dopo mesi e mesi.

Questa la lettera: Egregio Sig.Sindaco,

Lo scrivente Nicoli Filippo nato a Frosinone il 21.1.1948 e residente in Colleferro Loc. IV KM. via Latina n.113, con la presente nota Le rappresenta quanto segue. Lo  stesso  in  proprio,  e  per  conto  dei  propri  figli  Manuela  e  Gianluca,  risultano  essere  proprietari  di  un  appezzamento  di  un  terreno  pro-indiviso  in  località  La  Selva distinto nel NCT al foglio 48 n.4 per una superficie di ettari 29.75.75 giusto decreto  di  trasferimento  del  Tribunale  di  Frosinone  n.2976/2011  di  RepDel 23 Novembre     2011,     acquistato     nell’ambito     dell’esecuzione     immobiliare     n.93/1981  avanti  il  Tribunale  di  Frosinone  nei  confronti  di  Antonello  Ruffo  di  Calabria.Successivamente  all’acquisto  del  terreno,  ci  si  è  accorti  dell’esistenza  di  una  recinzione realizzata in pali di cemento e rete metallica romboidale per un tratto di circa 530 metri lineari, all’interno della nostra proprietà, e a tal fine si è aperto un contenzioso con il confinante e proprietario Gruppo Schina Consorzio Stabile per l’accertamento dei confini ext.950 del codice civile , con giudizio iscritto avanti il Tribunale di Frosinone al NRG 1625/2013.Il giudizio di che trattasi si è concluso con l’emissione della sentenza n.690/2017 del  17.5.2017  del  Tribunale  di  Frosinone  1°  Sezione  civile  in  composizione  monocratica con la quale è stato stabilito:In accoglimento della domanda proposta da Nicoli Filippo, Nicoli Manuela, Nicoli Gianluca  nei  confronti  del  Gruppo  Schina  Consorzio  Stabile,  accerta  la  linea  di  confine sussistente tra i terreni siti in Paliano tra il foglio 48 ( Nicoli) e foglio 49 ( Proprietà Consorzio Schina) in corrispondenza della linea di confine catasta Condanna il Gruppo Schina Consorzio Stabile al rilascio a favore di Nicoli Filippo +2 del terreno illegittimamente occupato, oltre alla rimozione della recinzione,Respinge le domande di accertamento di servitù di passaggio, di risarcimento del danno proposte dal Consorzio Schina nei confronti del Nicoli Filippo + 2.La sentenza di che trattasi, dimostra  in maniera irrevocabile che il terreno ove è stata  realizzata  la  recinzione  è  di  esclusiva  proprietà  del  Nicoli,  e  che  tale  recinzione  doveva  essere  rimossa  e  quindi  ripristinare  i  luoghi  come  erano  in  origine,Tuttavia per capire e comprendere cosa sia successo dal momento in cui il Gruppo Schina Consorzio Stabile ha acquistato il terreno confinante con il Nicoli ad oggi, è  necessario  ripercorrere  alcuni  accadimenti  dal  marzo  2011  (  acquisto  del  terreno da parte del gruppo Schina),Si premette che i terreni ricadenti in tale area rientrano nel Monumento naturale “ La Selva di Paliano e Mola dei Piscali” in virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 361 del 3.11.2011 e n. T00024 del 5.12.2015.In  data  6.6.2011  Prot.  N.8859  il  Gruppo  Schina  presenta  istanza  al  Comune  di  Paliano con la quale comunica che, a partire dal 20.6.2011 avrebbe proceduto alla delimitazione dei confini dei terreni con l’apposizione di una recinzione costituita da pali in legno di castagno di altezza cm.180 fuori terra e collegati tra di loro da n.4 correnti orizzontali sempre in legno e/o fili di ferro lisci, in assenza completa di qualsiasi misura,Nel momento in cui il Nicoli diventa proprietario, che come detto avviene nel mese di Novembre 2011, ci si accorge che la recinzione – realizzata dal Gruppo Schina quando ancora il Nicoli non era proprietario, non è realizzata in pali di castagno, ma bensì in pali di cemento e rete metallica lungo il confine di circa 530 m/l,In  data  26.4.2016  il  Gruppo  Schina  presenta  al  Comune  di  Paliano  una  pratica edilizia ( CIL) per la posa in opera di materia prima drenante di fresato stradale per rispristino sede viaria danneggiata da acque meteoriche, dichiarando che tale intervento di edilizia non necessitava di atti di assenso.Nel  mese  di  Settembre  2016  Nicoli  Filippo  presenta  un’esposto  al  Comune  di  Paliano  per  i  continui  scavi  con  mezzi  meccanici,  movimenti,  e  livellamenti  di  terreno a ridosso della recinzione fatta da Schina in pali di cemento, e già eseguita in totale difformità dalla comunicazione del 6.6.2011.

Successivamente  in  forza  dell’istanza  presentata  dal  Gruppo  Schina  in  data  26.4.2016, sempre da parte dello stesso Consorzio, venivano realizzate opere in conglomerato cementizio per l’ancoraggio della rete di recinzione a terra, ovvero la stessa recinzione in pali di cemento e rete metallica.In data 12.4.2017 il Responsabile LL.PP. ed Assetto del territorio del Comune di Paliano Dr. Ing. Proietti Andrea, dopo apposito sopralluogo emetteva l’ordinanza n.3 con la quale veniva disposto al Gruppo Schina Consorzio Stabile la demolizione delle opere abusive e di rispristino dei luoghi per violazione dell’art.37 del DPR n.380/2001.Nel   provvedimento   emesso   nei   confronti   della   Sig.ra  Sara Schina   –   legale rappresentane del Gruppo Schina – è stato accertato che sono state eseguite opere consistenti in un getto di conglomerato cementizio per l’ancoraggio della rete di recinzione a terra su terreno distinto al foglio 49 particelle 7 – 8 e 12, non sapendo o facendo finta di non sapere che tali opere, ed in particolare la recinzione è stata realizzata  su  terreno  del  Nicoli  come  sarà  accertato  dalla  sentenza  n.690/2017,  una circostanza già comunicata dal Nicoli al Comune di Paliano in data 23.9.2016 ( quindi il Comune non poteva non sapere dell’effettiva proprietà del Nicoli).In data 13.7.2017 Prot. N.8144 la Sig.ra Sara Schina n.q. di legale rappresentante del Gruppo Schina Società Agricola Selva di Paliano presentava istanza al Comune di Paliano per la revoca in autotutela dell’ordinanza dirigenziale n.3 del 12.4.2017 sulla base delle seguenti argomentazioni:-L’intervento ricade nell’ambito della manutenzione ordinaria e quindi non necessita di autorizzazione paesaggistica ex DPR 31/2017ed evidenziando l’allegato  A13  “  interventi  di  manutenzione,  sostituzione  o  adeguamento cancelli, recinzioni……..”,-L’intervento non è soggetto al nulla osta ex art.28 della L.R. 28/97 ( numero errato  perché  trattasi  della  legge  regionale  n.  28/97)  che  recita  “…..Non  sono  soggette  a  nulla  osta,  fermo  restando  quanto  previsto  dall’art.13 commi 1, 2 e 4 della legge 394/1991………”,In  data  23.2.2018  il  responsabile  del  settore  LL.PP.  ed  assetto  del  territorio  del  Comune  di  Paliano  Dr.Ing.  Proietti  Andrea,  facendo  proprie  le  argomentazioni  fatte  nell’istanza  del  13.7.2017  e  quindi  l’accoglimento  delle  stesse,  emetteva  l’ordinanza dirigenziale n.2 con la quale ha revocato la precedente ordinanza di demolizione nei confronti del Gruppo Schina Consorzio Stabile.

 Nel  provvedimento  è  stato  testualmente  affermato  e  scritto  “  …..Il  getto  di  conglomerato cementizio è situato al piede di una –Recinzione esistente al fine di ancorare la stessa a terra non avendo riscontrato che la stessa recinzione, in pali di cemento e rete metallica, è stata realizzata in difformità………”.Nei  confronti  del  provvedimento  in  questione,  non  possono  non  essere  fatte  censure,  contestazioni,  e  rilievi  alla  leggerezza  ed  azione  truffaldina  posta  in  essere dal Dirigente e delle sue responsabilità amministrative. Contrariamente  a  quanto  indicato  nel  provvedimento  di  demolizione,  è  stato  affermato che la recinzione oltre ad essere stata

realizzata in difformità, non c’era traccia di dicitura della sua preesistente esistenza, mentre nel provvedimento di revoca, dimentica in modo furbesco che la recinzione non era preesistente, ma si è in presenza di una recinzione ex nuovo. L’operato    del    Dirigente    mette    in    evidenza    la    duplice    falsità  del    suo    comportamento,   che   da   un   lato   vuole   essere   legittimo   e   rispettoso   della   normativa, mentre dall’altro vuole favorire in maniera meschina le azioni poste in essere dal Gruppo Schina Consorzio Stabile.

In   effetti,   è   stata   nascosta   la   vera   motivazione   che   rendeva   legittima   la   demolizione,  successivamente  revocata,  ovvero  il  riconoscimento  della  bontà  delle  argomentazioni  fatte  dal  Gruppo  Schina  Società  Agricola  Selva  di  Paliano,  che sono in aperto contrasto e violazione delle disposizioni di legge. Le  violazioni  di  legge  sono  state  perpetrate  nei  confronti  della  norma  prevista  dall’art.8  della  L.R.  n.29/97  e  nei  confronti  del  regolamento  del  Monumento  naturale  adottato  in  data  27.1.2014  con  determinazione  dirigenziale  G00669  della  Regione  Lazio  “  Selva  di  Paliano  e  Mola  di  Piscali”  laddove  viene  sancito  “…..OMISSIS……  E’  vietata  la  costruzione  nelle  zone  agricole  di  qualsiasi  tipo  di  recinzione,   ad   eccezione   di   quelle   necessarie   alla   sicurezza   degli   impianti   tecnologici e delle infrastrutture………..”,Ulteriore  violazione  di  legge  è  quella  prevista  dall’art.3  comma  1°  del  DPR  13.2.2017  meglio  conosciuto  come  “  Regolamento  recante  individuazione  degli  interventi  esclusi  dall’autorizzazione  paesaggistica  o  sottoposti  a  procedura  autorizzatoria  semplificata”,  che  individuano  nell’allegato  B  gli  interventi  che  necessitano  di  parere  nullaosta  paesaggistica  semplificata  anche  se  denominati  interventi  di  “  lieve  impatto  e  precisamente  B21  –  realizzazione  di  cancelli,  recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno……..” con la realtà che il Gruppo  Schina  non  ha  eseguito  una  manutenzione  e/o  una  sostituzione  sia  di  recinzione  e  sia  di  cancello  carrabile,  quindi  in  totale  difformità  con  quanto  comunicato con lettera del 6.6.2011 prot. N.8859.Le opere edilizie realizzate in conglomerato cementizio non sono ammesse dalle norme  sulle  aree  protette  da  rispettare  nell’area  a  seguito  dell’istituzione  del  Monumento  naturale  La  Selva  di  Paliano,  e  reiterata  violazione  dell’art.28  della  legge  regionale  n.29/97  che  dispone  “……L’area  che  ricade  all’interno  del  Monumento naturale deve essere oggetto di richiesta del relativo nulla osta per opere di concessioni e/o autorizzazioni per interventi di impianti ed opere all’interno  del’area  naturale  protetta,  e  che  il  nulla  osta  è  sottoposto  a  preventivo  giudizio  dell’Ente  di  gestione  ex  commi  1  ,  2  e  4  della  legge  n.394/1991.”Come si vede, di abusi e di violazioni di legge il Gruppo Schina Consorzio Stabile ne  ha  commessi  diversi,  ma  stranamente  e  contro  ogni  logica  ha  sempre  fatto  quello che voleva attuare, senza che nessuno intervenisse a mettere un freno allo scempio perpetrato nei miei confronti. Un  primo  riconoscimento  della  mia  proprietà  è  avvenuto  con  la  sentenza  del  Tribunale  di  Frosinone  che  ha  ordinato  anche  la  rimozione  della  recinzione  realizzata    sul    mio    terreno,    la    purtroppo    l’opera    è    ancora    esistente    e    meschinamente  camuffata  come  opera  regolare  attraverso  atti  e  provvedimenti  adottati da dirigenti del Comune che Lei rappresenta.Al  fine  di  ripristinare  un  quadro  di  legalità  e  di  giustizia,  sarebbe  opportuno  e  saggio  che  la  sua  Amministrazione  dia  disposizioni  in  merito  alla  revoca  dei  provvedimenti   che   hanno   permesso   la   realizzazione   di   tutte   le   illegalità suindicate nella presente nota. Con ogni possibile riserva di future azioni al riguardo.

Colleferro 6.3.2020

Filippo Nicoli

Be the first to comment on "Paliano, la lite tra Nicoli e Schina per i confini va avanti. In una lettera le accuse all’ufficio tecnico comunale"

Leave a comment