La diatriba giudiziaria tra i due colossi industriali del Nord della Ciociaria Nicoli e Schina che hanno acquistato parte dei terreni della Selva di Paliano all’asta giudiziaria presso il Tribunale di Frosinone, i cui confini sono motivo di contrasto giuridico, sta per inguaiare anche il sindaco di Paliano, rimasto sordo alla lettera del 6 marzo scorso (che riceviamo e pubblichiamo in basso) dove veniva informato dei fatti. L’ufficio tecnico comunale avrebbe “sorvolato” su alcuni punti importanti, secondo Nicoli, causandogli gravissimi danni ed i magistrati di Frosinone hanno archiviato la relativa denuncia, ma poi sono stati ricusati dal Nicoli, perché lo avrebbero danneggiato enormemente nonostante la sentenza favorevole. Schina ancora non riconsegna il terreno di circa tre ettari a Nicoli dopo mesi e mesi.
Questa la lettera: Egregio Sig.Sindaco,
Lo scrivente Nicoli Filippo nato a Frosinone il 21.1.1948 e residente in Colleferro Loc. IV KM. via Latina n.113, con la presente nota Le rappresenta quanto segue. Lo stesso in proprio, e per conto dei propri figli Manuela e Gianluca, risultano essere proprietari di un appezzamento di un terreno pro-indiviso in località La Selva distinto nel NCT al foglio 48 n.4 per una superficie di ettari 29.75.75 giusto decreto di trasferimento del Tribunale di Frosinone n.2976/2011 di RepDel 23 Novembre 2011, acquistato nell’ambito dell’esecuzione immobiliare n.93/1981 avanti il Tribunale di Frosinone nei confronti di Antonello Ruffo di Calabria.Successivamente all’acquisto del terreno, ci si è accorti dell’esistenza di una recinzione realizzata in pali di cemento e rete metallica romboidale per un tratto di circa 530 metri lineari, all’interno della nostra proprietà, e a tal fine si è aperto un contenzioso con il confinante e proprietario Gruppo Schina Consorzio Stabile per l’accertamento dei confini ext.950 del codice civile , con giudizio iscritto avanti il Tribunale di Frosinone al NRG 1625/2013.Il giudizio di che trattasi si è concluso con l’emissione della sentenza n.690/2017 del 17.5.2017 del Tribunale di Frosinone 1° Sezione civile in composizione monocratica con la quale è stato stabilito:In accoglimento della domanda proposta da Nicoli Filippo, Nicoli Manuela, Nicoli Gianluca nei confronti del Gruppo Schina Consorzio Stabile, accerta la linea di confine sussistente tra i terreni siti in Paliano tra il foglio 48 ( Nicoli) e foglio 49 ( Proprietà Consorzio Schina) in corrispondenza della linea di confine catasta Condanna il Gruppo Schina Consorzio Stabile al rilascio a favore di Nicoli Filippo +2 del terreno illegittimamente occupato, oltre alla rimozione della recinzione,Respinge le domande di accertamento di servitù di passaggio, di risarcimento del danno proposte dal Consorzio Schina nei confronti del Nicoli Filippo + 2.La sentenza di che trattasi, dimostra in maniera irrevocabile che il terreno ove è stata realizzata la recinzione è di esclusiva proprietà del Nicoli, e che tale recinzione doveva essere rimossa e quindi ripristinare i luoghi come erano in origine,Tuttavia per capire e comprendere cosa sia successo dal momento in cui il Gruppo Schina Consorzio Stabile ha acquistato il terreno confinante con il Nicoli ad oggi, è necessario ripercorrere alcuni accadimenti dal marzo 2011 ( acquisto del terreno da parte del gruppo Schina),Si premette che i terreni ricadenti in tale area rientrano nel Monumento naturale “ La Selva di Paliano e Mola dei Piscali” in virtù del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. 361 del 3.11.2011 e n. T00024 del 5.12.2015.In data 6.6.2011 Prot. N.8859 il Gruppo Schina presenta istanza al Comune di Paliano con la quale comunica che, a partire dal 20.6.2011 avrebbe proceduto alla delimitazione dei confini dei terreni con l’apposizione di una recinzione costituita da pali in legno di castagno di altezza cm.180 fuori terra e collegati tra di loro da n.4 correnti orizzontali sempre in legno e/o fili di ferro lisci, in assenza completa di qualsiasi misura,Nel momento in cui il Nicoli diventa proprietario, che come detto avviene nel mese di Novembre 2011, ci si accorge che la recinzione – realizzata dal Gruppo Schina quando ancora il Nicoli non era proprietario, non è realizzata in pali di castagno, ma bensì in pali di cemento e rete metallica lungo il confine di circa 530 m/l,In data 26.4.2016 il Gruppo Schina presenta al Comune di Paliano una pratica edilizia ( CIL) per la posa in opera di materia prima drenante di fresato stradale per rispristino sede viaria danneggiata da acque meteoriche, dichiarando che tale intervento di edilizia non necessitava di atti di assenso.Nel mese di Settembre 2016 Nicoli Filippo presenta un’esposto al Comune di Paliano per i continui scavi con mezzi meccanici, movimenti, e livellamenti di terreno a ridosso della recinzione fatta da Schina in pali di cemento, e già eseguita in totale difformità dalla comunicazione del 6.6.2011.
Successivamente in forza dell’istanza presentata dal Gruppo Schina in data 26.4.2016, sempre da parte dello stesso Consorzio, venivano realizzate opere in conglomerato cementizio per l’ancoraggio della rete di recinzione a terra, ovvero la stessa recinzione in pali di cemento e rete metallica.In data 12.4.2017 il Responsabile LL.PP. ed Assetto del territorio del Comune di Paliano Dr. Ing. Proietti Andrea, dopo apposito sopralluogo emetteva l’ordinanza n.3 con la quale veniva disposto al Gruppo Schina Consorzio Stabile la demolizione delle opere abusive e di rispristino dei luoghi per violazione dell’art.37 del DPR n.380/2001.Nel provvedimento emesso nei confronti della Sig.ra Sara Schina – legale rappresentane del Gruppo Schina – è stato accertato che sono state eseguite opere consistenti in un getto di conglomerato cementizio per l’ancoraggio della rete di recinzione a terra su terreno distinto al foglio 49 particelle 7 – 8 e 12, non sapendo o facendo finta di non sapere che tali opere, ed in particolare la recinzione è stata realizzata su terreno del Nicoli come sarà accertato dalla sentenza n.690/2017, una circostanza già comunicata dal Nicoli al Comune di Paliano in data 23.9.2016 ( quindi il Comune non poteva non sapere dell’effettiva proprietà del Nicoli).In data 13.7.2017 Prot. N.8144 la Sig.ra Sara Schina n.q. di legale rappresentante del Gruppo Schina Società Agricola Selva di Paliano presentava istanza al Comune di Paliano per la revoca in autotutela dell’ordinanza dirigenziale n.3 del 12.4.2017 sulla base delle seguenti argomentazioni:-L’intervento ricade nell’ambito della manutenzione ordinaria e quindi non necessita di autorizzazione paesaggistica ex DPR 31/2017ed evidenziando l’allegato A13 “ interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento cancelli, recinzioni……..”,-L’intervento non è soggetto al nulla osta ex art.28 della L.R. 28/97 ( numero errato perché trattasi della legge regionale n. 28/97) che recita “…..Non sono soggette a nulla osta, fermo restando quanto previsto dall’art.13 commi 1, 2 e 4 della legge 394/1991………”,In data 23.2.2018 il responsabile del settore LL.PP. ed assetto del territorio del Comune di Paliano Dr.Ing. Proietti Andrea, facendo proprie le argomentazioni fatte nell’istanza del 13.7.2017 e quindi l’accoglimento delle stesse, emetteva l’ordinanza dirigenziale n.2 con la quale ha revocato la precedente ordinanza di demolizione nei confronti del Gruppo Schina Consorzio Stabile.
Nel provvedimento è stato testualmente affermato e scritto “ …..Il getto di conglomerato cementizio è situato al piede di una –Recinzione esistente al fine di ancorare la stessa a terra non avendo riscontrato che la stessa recinzione, in pali di cemento e rete metallica, è stata realizzata in difformità………”.Nei confronti del provvedimento in questione, non possono non essere fatte censure, contestazioni, e rilievi alla leggerezza ed azione truffaldina posta in essere dal Dirigente e delle sue responsabilità amministrative. Contrariamente a quanto indicato nel provvedimento di demolizione, è stato affermato che la recinzione oltre ad essere stata
realizzata in difformità, non c’era traccia di dicitura della sua preesistente esistenza, mentre nel provvedimento di revoca, dimentica in modo furbesco che la recinzione non era preesistente, ma si è in presenza di una recinzione ex nuovo. L’operato del Dirigente mette in evidenza la duplice falsità del suo comportamento, che da un lato vuole essere legittimo e rispettoso della normativa, mentre dall’altro vuole favorire in maniera meschina le azioni poste in essere dal Gruppo Schina Consorzio Stabile.
In effetti, è stata nascosta la vera motivazione che rendeva legittima la demolizione, successivamente revocata, ovvero il riconoscimento della bontà delle argomentazioni fatte dal Gruppo Schina Società Agricola Selva di Paliano, che sono in aperto contrasto e violazione delle disposizioni di legge. Le violazioni di legge sono state perpetrate nei confronti della norma prevista dall’art.8 della L.R. n.29/97 e nei confronti del regolamento del Monumento naturale adottato in data 27.1.2014 con determinazione dirigenziale G00669 della Regione Lazio “ Selva di Paliano e Mola di Piscali” laddove viene sancito “…..OMISSIS…… E’ vietata la costruzione nelle zone agricole di qualsiasi tipo di recinzione, ad eccezione di quelle necessarie alla sicurezza degli impianti tecnologici e delle infrastrutture………..”,Ulteriore violazione di legge è quella prevista dall’art.3 comma 1° del DPR 13.2.2017 meglio conosciuto come “ Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, che individuano nell’allegato B gli interventi che necessitano di parere nullaosta paesaggistica semplificata anche se denominati interventi di “ lieve impatto e precisamente B21 – realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno……..” con la realtà che il Gruppo Schina non ha eseguito una manutenzione e/o una sostituzione sia di recinzione e sia di cancello carrabile, quindi in totale difformità con quanto comunicato con lettera del 6.6.2011 prot. N.8859.Le opere edilizie realizzate in conglomerato cementizio non sono ammesse dalle norme sulle aree protette da rispettare nell’area a seguito dell’istituzione del Monumento naturale La Selva di Paliano, e reiterata violazione dell’art.28 della legge regionale n.29/97 che dispone “……L’area che ricade all’interno del Monumento naturale deve essere oggetto di richiesta del relativo nulla osta per opere di concessioni e/o autorizzazioni per interventi di impianti ed opere all’interno del’area naturale protetta, e che il nulla osta è sottoposto a preventivo giudizio dell’Ente di gestione ex commi 1 , 2 e 4 della legge n.394/1991.”Come si vede, di abusi e di violazioni di legge il Gruppo Schina Consorzio Stabile ne ha commessi diversi, ma stranamente e contro ogni logica ha sempre fatto quello che voleva attuare, senza che nessuno intervenisse a mettere un freno allo scempio perpetrato nei miei confronti. Un primo riconoscimento della mia proprietà è avvenuto con la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha ordinato anche la rimozione della recinzione realizzata sul mio terreno, la purtroppo l’opera è ancora esistente e meschinamente camuffata come opera regolare attraverso atti e provvedimenti adottati da dirigenti del Comune che Lei rappresenta.Al fine di ripristinare un quadro di legalità e di giustizia, sarebbe opportuno e saggio che la sua Amministrazione dia disposizioni in merito alla revoca dei provvedimenti che hanno permesso la realizzazione di tutte le illegalità suindicate nella presente nota. Con ogni possibile riserva di future azioni al riguardo.
Colleferro 6.3.2020
Filippo Nicoli
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