Cassino, Pec inviata da un indirizzo sbagliato, il contribuente non deve pagare 300 mila euro all’agenzia delle entrate

Importante sentenza del Giudice di pace di Cassino contro Agenzia Entrate-Riscossione che ha dato ragione ad una contribuente che stabilisce un nuovo e interessante principio sull’utilizzo della Pec.

Il Giudice di pace di Cassino ha dato ragione nelle ore scorse ad una donna di Ferentino, difesa dall’Avv. Benedetto Longino Lombardi del Foro di Frosinone. S.S. già vittima di usura ha dichiarato inammissibile la pretesa azionata dall’Agente della Riscossione di Frosinone e la ha annullata perchè prescritta, condannando il Concessionario alle spese del giudizio.

La contribuente ha ricevuto un pignoramento di crediti verso terzi per un totale di € 298.822,40 per una molteplicità di tributi, di cui € 76.870,63 per interessi, sanzioni e spese di notifica queste ultime illegittime poichè la vittima di usura non è soggetta al pagamento di sanzioni ex  L 44/1999, ha, pertanto, impugnato l’intero atto innanzi al Tribunale di Frosinone che ha dapprima sospeso il provvedimento e poi ha demandato la risoluzione al giudice che è competente nel merito per ogni singolo tributo.

Il Giudice di Pace di Cassino si è pronunciato sulla cartella di pagamento che conteneva un credito di propria competenza ed ha affermato che dopo la notifica della cartella di pagamento del 09/06/2001 di circa 200 euro (€ 199,18) l’Agente della Riscossione ha notificato irritualmente sia l’intimazione di pagamento il 08/11/2017, sia l’atto di pignoramento presso terzi impugnato dalla contribuente con l’Avv. Benedetto Longino Lombardi del Foro di Frosinone.

Il Giudice di Pace di Cassino ha infatti qualificato inesistente la notifica a mezzo pec effettuata dal Concessionario, poichè effettuata da un indirizzo di posta elettronica non presente nei pubblici elenchi ex art. 26, DPR 602/’73 e 16ter D.L. 179/2012, e che, pertanto, non può essere utilizzato per i soggetti privati.

Il Giudice ha ritenuto in ogni caso prescritta la pretesa creditoria poiché dopo la notifica della cartella di pagamento sono trascorsi cinque anni senza che sia stata fatta alcuna attività di recupero, se non la notifica oggi dichiarata inesistente.

GF

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